j) Regole di calcolo della tariffa - Comune di Luisago (CO)

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Trasparenza rifiuti  

 

3.1.j) Regole di calcolo della tariffa

 

La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera (art. 1 comma 650 Legge n. 147/2013). Le tariffe determinate sulla base del piano finanziario sono approvate dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto dalla legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le aliquote deliberate per l'anno precedente.

La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle suddette categorie, la tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante metodi diretti od indiretti.

A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produzione Kb e Kd di cui alle tabelle dell'Allegato 1 al D. P.R. n. 158/1999.

Il periodo di applicazione del tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree. E' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

ESEMPI DI CALCOLO:

  1. Utenze domestiche: abitazione di mq. 135 occupata da 2 componenti per tutto l’anno:

QF+QV = (€ 0,40 x 135 mq. x 365/365) + (€ 119,31 x 365/365) =

€ 54,00 + € 119,31 = € 173,31

TEFA = € 173,31 x 5% = € 8,66

TARI per il 2020 = (€ 173,31 + € 8,66) = € 181,97 arrotondato € 182,00 (cod. tributo 3944)

rata in ACCONTO = € 91,00 (cod. tributo 3944)

rata a SALDO = € 91,00 (cod. tributo 3944)

  1. Utenze non domestiche: farmacia di mq. 135 occupata per tutto l’anno:

QF+QV = (€ 1,03 x 135 mq. x 365/365) + (€ 3,30 x 135 mq x 365/365) =

€ 139,050 + € 445,50= € 584,55

TEFA = € 584,55x 5% = € 29,22

TARI per il 2020 = (€ 584,55+ € 29,22) = € 613,77 arrotondato € 614,00 (cod. tributo 3944)

rata in ACCONTO = € 307,00 (cod. tributo 3944)

rata a SALDO = € 307,00 (cod. tributo 3944)

L'ufficio Tributi invierà, ogni anno, ai contribuenti un avviso di pagamento con allegato il modello F24 precompilato con l'importo da versare. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell'avviso di pagamento, provvedendo a comunicare eventuali discordanze per l'aggiornamento della propria situazione tributaria all’ufficio tributi.

Il Comune ha stabilito, per l’anno 2020, con Delibera n° 22 del 30/09/2020 che il versamento della Tari sarà effettuato in 2 rate utilizzando i modelli F24 che saranno inviati con due avvisi diversi,, rispettivamente con scadenza 16/10/2020 e 16/04/2021.

Il modello dell'avviso di pagamento, in caso di mancato recapito, può essere:

  • ritirato presso l’ufficio Tributi – P.zza Libertà
  • richiesto tramite posta elettronica all’indirizzo:tributi@comune.luisago.co.it
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